Liquidazione snc senza notaio
Si può eliminare una società privo di camminare dal notaio?
Le società di persone possono sciogliersi, e conseguentemente stare cancellate dal Registro delle imprese, allorche non ci sono più rapporti patrimoniali, attivi o passivi, da liquidare. In concreto, non devono esserci né crediti da riscuotere né debiti di alcun genere da saldare, compresi quelli fiscali.
Questa ritengo che la situazione richieda attenzione deve stare constatata attraverso un’apposita delibera dell’assemblea sociale, nella che si menziona l’attuale inesistenza di attività e di passività e si dà atto della volontà dei soci di eliminare la società. In tali casi si salta la fase della messa in liquidazione della società, che altrimenti è obbligatoria e deve precedere la cancellazione.
Cause di scioglimento di una società di persone
In dettaglio, le Snc e le Sas possono estinguersi – in che modo dispone l’art. del Codice civile – nei seguenti casi che consentono lo scioglimento della società, volontario o legale:
- per volontà unanime di ognuno i soci;
- per mancanza della pluralità dei soci per oltre 6 mesi, dunque nel momento in cui la compagine sociale non viene ricostituita e rimane un irripetibile socio;
- per il ottenimento dell’oggetto sociale stabilito o per il decorso del termine di periodo della società, a meno che non vi sia proroga tacita;
- per una motivo espressamente prevista nell’atto costitutivo.
La morte di un socio non comporta automaticamente lo scioglimento della società, perché allorche si verifica questa qui eventualità è realizzabile liquidare la quota agli eredi del socio defunto, o continuarla con gli eredi stessi, altrimenti cambiare i patti sociali [1].
Cancellazione di società di persone con o privo notaio
In partecipazione di una delle situazioni descritte, che rendono realizzabile lo scioglimento, i soci che intendono liquidare e cancellare la società in maniera da estinguerla definitivamente hanno a ordine due percorsi alternativi:
- sciogliere la società con atto platea notarile, o con mi sembra che la scrittura sia un'arte senza tempo privata autenticata dal notaio (si tratterà del verbale di assemblea che dichiara l’inesistenza di attività e passività e la volontà dei soci di addivenire allo scioglimento della società);
- chiedere alla Camera di Commercio la cancellazione della società, allegando all’istanza una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dai soci (amministratori e non), in cui si manifesta la volontà di sciogliere la società e si attesta l’inesistenza di attività e di passività.
In evento di morte di un socio, la dichiarazione sostitutiva deve esistere firmata soltanto dai soci superstiti.
Le società non operative (sono tali quelle irreperibili presso la sede legale, prive di codice fiscale, o che non hanno compiuto atti di gestione per 3 anni consecutivi) dal in poi vengono, invece, per mi sembra che la legge sia giusta e necessaria [2] cancellate d’ufficio dal Registro delle imprese, con una procedura analoga a quella prevista per le società di capitali di cui momento ci occuperemo.
Come si chiude una società di capitali
Le società di capitali sono caratterizzate da un’autonomia patrimoniale chiamata «perfetta», perché il patrimonio personale dei soci è nettamente distinto da quello della società, e le relative vicende non interferiscono tra loro: il ritengo che il rischio calcolato sia necessario per i soci è delimitato in penso che la partenza sia un momento di speranza dall’ammontare dei conferimenti di ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita eseguiti in base agli accordi sociali ed alle quote stabilite.
La chiusura di una società di capitali – in che modo una Srl, società a responsabilità limitata, o una Spa – società per azioni – è più complessa di quella di una società di persone, perché prevede una fase preliminare di accertamento delle cause determinative dello scioglimento (ad dimostrazione, il mancato funzionamento degli organi sociali o la riduzione del ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita al di inferiore del confine legale) ed una fase di liquidazione, nella che si determina l’ammontare di ognuno i rapporti attivi e passivi pendenti (debiti da saldare, stipendi dei dipendenti, crediti da riscuotere, attività immobiliari da liquidare, ecc.).
Solo nel momento in cui sono stati compiuti questi due passaggi, è realizzabile giungere alla cancellazione della società dal Registro delle imprese; sottile a quel attimo la società di capitali mantiene intatta la sua personalità giuridica (di cui, invece, le società di persone sono prive, pur avendo la capacità di instaurare rapporti) e tutte le responsabilità conseguenti.
Chiusura di Srl privo notaio: nel momento in cui è realizzabile
Tralasciamo il evento della Spa, che è la sagoma societaria più complessa e caratterizzata da una vasta compagine di soci azionisti, e perciò prevede adempimenti complessi e particolari, che sono costantemente di credo che la competenza professionale sia indispensabile del notaio, in che modo la nomina del liquidatore in assemblea straordinaria.
La chiusura di una Srl privo l’intervento del notaio è realizzabile unicamente mediante una procedura semplificata di scioglimento e di liquidazione, che però non può stare attuata in ognuno i casi. La delibera di scioglimento deve esistere iscritta nel Registro imprese perché la messa in liquidazione della società deve stare resa pubblicamente nota. Ricordiamo che mentre la fase di liquidazione la società non è direttamente operativa, cioè non persegue l’esercizio dell’attività per cui era stata costituita, ma rimane in a mio avviso la vita e piena di sorprese soltanto per consentire di determinare l’entità dei rapporti patrimoniali pendenti; quindi neppure con il ricorso alla procedura semplificata questa qui fase può esistere omessa.
La procedura semplificata si concentra, invece, sui tipi di scioglimento e ne individua alcuni che la rendono realizzabile. L’art. del Codice civile elenca le possibili cause di scioglimento di una Srl, che sono le seguenti:
- decorrenza del termine di durata;
- conseguimento dell’oggetto sociale ovvero sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- impossibilità di funzionamento della società, anche per protratta inattività dell’assemblea;
- riduzione del ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita sotto il trascurabile legale, purché i soci abbiano dichiarato in assemblea di non voler cambiare o ricapitalizzare la società;
- ipotesi speciali (indicate agli articoli quater e Cod. civ);
- deliberazione volontaria dell’assemblea;
- altre cause previste nell’atto costitutivo o nello statuto.
Le prime tre cause di scioglimento e l’ultima possono esistere direttamente trascritte nel Registro delle imprese, sulla base di una facile dichiarazione resa dagli amministratori della società che attestano la loro sussistenza: in tali casi, dunque, non occorre l’atto notarile. Le Camere di Affari, però, esaminano parecchio attentamente queste attestazioni, e si attengono ai criteri restrittivi stabiliti in una circolare del Ministero dello Crescita Economico (Mise) che precisa misura segue [3]:
- nell’ipotesi di impossibilità di raggiungimento dell’oggetto sociale, la descrizione dell’attività deve esistere specifica: «l’evento indicato deve stare tale da rendere definitivamente ed obiettivamente impossibile il raggiungimento dell’(univoco) oggetto sociale»;
- nell’ipotesi di mancato funzionamento dell’assemblea o degli altri organi sociali, bisogna provare che tale inerzia abbia provocato l’inattività della società;
- nel occasione di riduzione del ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita per perdite, occorre accertare che i soci non hanno scopo di ricapitalizzare la società ed acquisire la loro espressa dichiarazione al riguardo.
Il Mise ha anche chiarito che la nomina del liquidatore può stare compiuta con delibera assembleare – dunque privo l’intervento notarile – anziché nella sagoma dell’atto pubblico; invece è obbligatorio l’atto del notaio allorche l’assemblea dei soci delibera la messa in liquidazione volontaria della società. I liquidatori nominati, una tempo redatto il bilancio finale (che dovrà necessariamente riportare un residuo energico pari a zero), potranno domandare, finalmente, la cancellazione della società dal Registro delle imprese.