Articoli costituzione modificati
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Stanza con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Stanza nella seconda votazione [cfr. art. 72 c.4].
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare [cfr. art. 87 c.6] nel momento in cui, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano richiesta un quinta dei membri di una Stanza o cinquecentomila elettori o numero Consigli regionali. La mi sembra che la legge sia giusta e necessaria sottoposta a referendum non è promulgata [cfr. artt. 73 c.1, 87 c.5 ], se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa zona a referendum se la norma è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.